Avviso Tariffe IUC 2015

Data:
31 Agosto 2015

I.U.C.- IMPOSTA UNICA COMUNALE

L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La “IUC”, regolamentata in un testo unico e coordinato, si compone di:

  • IMU: Imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
  • TASI: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.
  • TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Nella seduta del 14.08.2015 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento della I.U.C. e le aliquote e le tariffe per l’anno 2015 delle componenti Imu- Tasi_ Tari.

 

{tab ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015}

DATA DI PAGAMENTO:

  • 1° Rata 16.06.2015
  • 2° Rata 16.12.2015
A) Abitazione principale ( Categ.catastale A/1-A/8-A/9) 0,50%

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 , rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà;
La detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

B) TERRENI AGRICOLI : 0,57 %
C) AREE FABBRICABILI 0,90 %
D) ALTRI FABBRICATI 1,05 %

D.1 L’aliquota di cui al punto D) è ridotta allo 0,76 % per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1(negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo ( persona fisica,società di persone o di capitali) nell’esercizio di attività commerciali,artigianali o di servizi.
L’agevolazione spetta anche alle sole Ditte individuali nel caso in cui il proprietario, anche in quota parte, dell’immobile adibito alle attività di cui sopra, sia un componente del nucleo familiare del titolare della Ditta.
L’agevolazione di aliquota è concesse a richiesta degli interessati , previa presentazione all’Ufficio Tributi della relativa documentazione probatoria entro il termine del 31.12.2015.

D.2 L’aliquota di cui al punto D) è ridotta allo 0,55% per gli acquirenti di unità immobiliari (ad esclusione di quelle classificate nella categoria catastale D) diverse dalle abitazioni principali e pertinenze, in forza di atti di compravendita stipulati a decorrere dal 01.01.2015 nei quali il cedente sia un’impresa di costruzione edilizia. Per tali fattispecie, per i quattro anni successivi all’acquisto, l’aliquota applicabile sarà quella minima prevista per legge.

D.3 L’aliquota di cui al punto D) è ridotta allo 0,76% per le unità immobiliari di soggetti passivi residenti all’estero , iscritti all’A.I.R.E., per le quali non sussistono i requisiti di abitazione principale (pensionati nello Stato estero di residenza).L’agevolazione è ammessa a condizione che l’unità immobiliare sia l’unica posseduta in Italia e che non risulti locata.

{tab ALIQUOTE TASI ANNO 2015}

DATA DI PAGAMENTO:

  • 1° Rata 16.06.2015
  • 2° Rata 16.12.2015

A) 3(tre) per mille, per le unita immobiliari adibite ad abitazione principale, (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, dal titolare di diritto reale sull’immobile.

A.1) L’aliquota è ridotta all’1 (uno) per mille nei seguenti casi:

  • per le abitazioni principali di soggetti passivi nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un disabile con handicap fisico riconosciuto invalido civile al 100% e reddito complessivo Irpef del nucleo familiare non superiore nell’anno 2014 ad Euro 18.000,00;
  • per le abitazioni principali di soggetti passivi pensionati ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo Irpef ,sommato a quello di tutti i componenti del suo nucleo familiare anagrafico non abbia superato nell’ anno 2014 il limite di Euro 12.000,00;
  • per le abitazioni principali di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  • per le abitazioni principali di coniugi, entrambi di età non superiore ai quaranta anni alla data del 31.12.2014, i quali hanno contratto un muto ipotecario per l’acquisto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e che non posseggono nel territorio nazionale altre unità immobiliari di alcun tipo (fabbricati,aree fabbricabili e terreni agricoli) oltre quella adibita ad abitazione principale e che abbiano un ISEE relativo all’anno 2014 cumulativamente non superiore ad Euro 18.000,00 ;

Le suddette agevolazioni di aliquota sono concesse a richiesta degli interessati,previa presentazione all’Ufficio Tributi della relativa documentazione probatoria entro il termine del 31.12.2015.

A.2) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,ed in proporzione al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione:

  • Euro 200,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 300,00;
  • Euro 150,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 350,00;
  • Euro 125,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 400,00;
  • Euro 110,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 450,00;
  • Euro 90,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 500,00;
  • Euro 75,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 550,00;
  • Euro 60,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 600,00;
  • Euro 40,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 650,00;
  • Euro 25,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 700,00;
  • Euro 10,00 per le abitazioni principali la cui rendita catastale non supera Euro 750,00.

Per tutte le abitazioni principali,indipendentemente dalla rendita catastale, è concessa un ulteriore detrazione di Euro 20,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente nel nucleo familiare del soggetto passivo.
Anche tale ulteriore detrazione è rapportata al periodo dell’anno in cui sussistono le relative condizioni (ad es.in caso di nascita di un figlio nel corso dell’anno per computare l’intero mese della nascita occorre che questa si sia verificata da almeno 15 giorni. In caso di compimento del 26° anno di età nel corso dell’anno per computare l’intero mese occorre che l’evento si verifichi dopo il 15° giorno del mese);

B) 1 (uno) per mille, per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

C) 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,fino a quando permane tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;

D) 0 (Zero) per mille, per tutte le altre tipologie di immobili (altri fabbricati,aree fabbricabili).

{tab TARIFFE TARI ANNO 2015}

TARIFFA ANNUALE UTENZE DOMESTICHE

n. comp q. fissa – TFd (N,s) – €/mq q. variabile – TVd – €
1 0,96 75,62
2 1,11 136,12
3 1,2 173,93
4 1,29 196,61
5 1,3 219,3
6 o più 1,25 257,11
              —-

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

  Categoria attività (ap) Tariffa Mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,34
2 Cinematografi e teatri 2,47
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,28
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,45
5 Stabilimenti balneari 1,49
6 Esposizioni, autosaloni 2,97
7 Alberghi con ristorante 6,31
8 Alberghi senza ristorante 4,76
9 Case di cura e riposo 4,72
10 Ospedali 7,99
11 Uffici, agenzie, studi professionali 5,58
12 Banche ed istituti di credito 4,76
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 4,66
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 6,93
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,2
16 Banchi di mercato beni durevoli 5,49
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 6,93
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 4,79
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 6,36
20 Attività industriali con capannoni di produzione 4,88
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,25
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,4
23 Mense, birrerie, amburgherie 11,76
24 Bar, caffè, pasticceria 9,34
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 9,67
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,21
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 16,13
28 Ipermercati di generi misti 9,48
29 Banchi di mercato generi alimentari 12,23
30 Discoteche, night club 3,56

 

SCADENZE DI VERSAMENTO

  1. Prima rata : 16 Settembre 2015 (ovvero entro 15 gg. dal ricevimento dell’avviso di pagamento);
  2. Seconda rata : 16 Ottobre 2015;
  3. Terza rata : 16 Novembre 2015;
  4. Quarta rata : 16 Marzo 2016.

AGEVOLAZIONI:

a) Esenzione totale dalla Tari a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE, relativo all’anno 2014,in corso di validità al momento della domanda, inferiore o uguale ad Euro 5.500,00;
b) Riduzione del 50% della Tari a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE, relativo all’anno 2014, in corso di validità al momento della domanda, compreso tra Euro 5.501,00 ed Euro 6.500,00.
Il possesso, da parte del contribuente, di valida attestazione ISEE, nei limiti suddetti, consente di presentare idonea domanda diretta al riconoscimento dell’agevolazione.
Le agevolazioni sono finanziate dalla fiscalità generale dell’Ente nei limiti della somma complessiva di Euro 30.000,00, per cui saranno concesse fino ad esaurimento di tale limite garantendo priorità di intervento ai nuclei familiari con ISEE più bassa.

L’agevolazione di cui ai punti a) e b) deve essere richiesta presentando all’Ufficio Protocollo dell’Ente il modulo di domanda sottoriportato compilato in tutte le sue parti ed allegando la documentazione in esso richiesta, entro il termine del 10.11.2015.

c) Riduzione del 20% della tariffa, parte fissa e parte variabile, per le famiglie composte da giovani coppie, per i primi 3 (tre) anni di matrimonio, che occupano un’abitazione con contratto di affitto regolarmente registrato e con ISEE complessiva, riferita all’anno 2014, non superiore ad Euro 10.000,00. L’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta debitamente comprovata da idonea documentazione.:
d) Riduzione del 20% della tariffa, parte fissa e variabile, per i primi 3 (tre) anni di attività, o frazione per il primo anno fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedano la partita iva per intraprendere una nuova attività di impresa (ad esclusione di quelle di lavoro autonomo) ; la riduzione non spetta a coloro che cessano l’attività e ne intraprendono un’altra con lo stesso codice attività entro 6 (sei) mesi dalla cessazione, ed alle attività che costituiscono una mera prosecuzione di quella precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi. Quest’ultima fattispecie si verifica quando l’attività intrapresa non presenta il carattere della novità ma viene svolta in sostanziale continuità con quella precedente ( ad es. conferimento di azienda in società, donazione o successione di azienda, operazioni di trasformazione, scissione o fusione di azienda, scioglimento di società di persona con prosecuzione dell’attività da parte di un socio ,ecc.). L’agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita richiesta debitamente comprovata da idonea documentazione.

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Ultimo aggiornamento

22 Agosto 2019, 09:47