Emergenza Coronavirus: D.P.C.M. 02 marzo 2021
Data:
3 Marzo 2021
Si pubblica il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021.
VALIDITÀ: il presente decreto ha validità dal 06 marzo 2021 fino al 06 aprile 2021.
In particolare si specifica che, essendo la Basilicata classificata come “ZONA ROSSA“, caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, si applicano gli artt. 38-48 del presente Decreto.
Nello specifico:
- SPOSTAMENTI: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori (tra Regioni diverse) in zona rossa, nonché all’interno dei medesimi territori (tra comuni della stessa Regione), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. É consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- ATTIVITÀ SPORTIVA: Tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. É consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. É altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
- ISTITUZIONI SCOLASTICHE: Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- ATTIVITÀ COMMERCIALI: Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (allegato al presente articolo), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché’ sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- RISTORAZIONE: Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
- SERVIZI ALLA PERSONA: Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (allegato al presente articolo).
NB: Le disposizioni dell’Ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, continuano ad applicarsi fino all’adozione delle nuove ordinanze e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.
Ultimo aggiornamento
3 Marzo 2021, 14:20