Emergenza Coronavirus: Ordinanza Ministero della Salute 27 febbraio 2021

Data:
2 Marzo 2021

Si pubblica l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Basilicata” e riportante: “alla Regione Basilicata si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 (che qui si allega)”.

Si precisa che il DPCM 14 gennaio ha validità fino al 05 marzo 2021.

Nello specifico:

“Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (pagg. 18-21)”

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori (tra Regioni diverse) di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori (tra comuni della stessa Regione), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. É consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (allegato al presente articolo), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’art. 1, comma 10, lettera ff).
  • sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00;
  • ferma restando la sospensione dell’attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  • sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (allegato al presente articolo).
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Allegati (4)

Ultimo aggiornamento

3 Marzo 2021, 14:12