Patrimonio immobiliare
Art. 30: Obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare le informazioni identificative degli immobile posseduti, canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 30: Obbligo per la pubblica amministrazione di pubblicare le informazioni identificative degli immobile posseduti, canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 23: aggiornamento ogni sei mesi, in distinte partizioni sezione «Amministrazione trasparente», elenchi provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per assunzione personale e progression di carriera; accordi con soggetti privati o altre amministrazioni pubbliche.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.
Vista la determina dirigenziale detemina n. 98/838 del 10.