EMERGENZA CORONAVIRUS: ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 20 marzo 2020

Data:
21 Marzo 2020

Il Ministero della Salute, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,

ha adottato ulteriori misure urgenti sull’intero territorio nazionale:

– è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

-non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere

individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel

rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

-sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle

stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con

esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto

da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un

metro;

-nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o

seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale,

comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

21 Marzo 2020, 12:11