Faq-Bando di gara per la concessione della casa famiglia “Dopo di Noi”

Data:
20 Febbraio 2017

FAQ-BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA CASA FAMIGLIA PER PERSONE CON DISABILITA’
“Dopo di Noi” – C.I.G. 69347798A9

Domanda 1: Da cosa è determinata la differenza tra l’incasso previsto e il ricavo presumibile?
Risposta: Il quadro analitico dei costi è riferito quale parametro, alla determinazione presuntiva del costo del servizio. Il valore della concessione è stimato per determinare la soglia di rilevanza comunitaria. Il valore è indicato per l’individuazione dell’importo oggetto della concessione ai fini dell’applicazione del regime del codice per gli appalti o concessioni sopra o sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art.35 del D.Lgs. n.50/2016, richiamato dall’art.167 dello stesso, cosi come indicato all’art.10 del Disciplinare di gara. Tale valore ha quindi determinato l’applicazione delle disposizioni relative agli appalti e concessioni sopra soglia comunitaria.

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Domanda 2: Come sono stati calcolati i costi del personale?
Risposta: I costi del personale sono stati calcolati tenendo conto delle tariffe tabellari di cui al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiornato al marzo 2013 nonché delle mansioni specificate nell’accordo sottoscritto il 30.07.2008 tra le sigle sindacali e le Cooperative Sociali. In ogni caso la determinazione dei costi formulata nel bando di gara è meramente indicativa ed è altresì congrua rispetto ad altri bandi di gara effettuati nella Regione Basilicata in epoche recentissime; infine, poiché si tratta di una concessione di servizio, la scelta in merito all’organizzazione è posta a totale carico del concessionario.

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Domanda 3: Perché non sono stati compresi gli oneri per l’affitto da riconoscere al Comune?
Risposta: Gli oneri d’affitto da riconoscere al Comune non sono stati quantificati in quanto oggetto di offerta economica di gara, suscettibile di variazione. Analogamente, per quanto attiene ai costi degli arredi, con il sistema della concessione così come previsto all’art.3, comma 1, lett. vv) del D.lgs. 50/2016, al concessionario è affidata la gestione del servizio, lasciando allo stesso l’individuazione organizzativa.

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Domanda 4: Il “Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio assistenziali e socio-educative”, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n.1269 del 08.11.2016, stabilisce che, per il Dopo di Noi, vi sono due tipologie di gestione, Tipologia 1 e Tipologia 2; perché è stata scelta la prima?
Risposta: Tra le finalità del progetto finanziato con fondi POIS, vi è la necessità di “agevolare il disabile verso un percorso di autonomia gestionale e lavorativa”; pertanto, alla luce della articolazione dei servizi predisposti dalla Regione Basilicata con il “Manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio assistenziali e socio-educative”, approvato con D.G.R. n.1269 del 08.11.2016, si è ritenuta più congrua la Tipologia 1, ovvero la “struttura residenziale socio assistenziale a bassa intensità assistenziale, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra 18 e 64 anni, in situazione di disabilità fisica o psico-sensoriale, che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa”.
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Domanda 5: La cauzione provvisoria di cui all’art.25 del Disciplinare di gara può essere ridotta?
Risposta: La cauzione provvisoria di cui all’art. 25 del disciplinare di gara può essere ridotta, così come contemplato dall’art. 93-comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, del 50% per gli operatori in possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 a cui è cumulabile ulteriore riduzione del 20% (per complessivi 70%) in caso di operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

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Ultimo aggiornamento

22 Agosto 2019, 10:11