ORDINANZA Regionale nr. 18 del 15.04.2020

Data:
16 Aprile 2020

Si pubblica Ordinanza Regionale nr. 18 del 15.04.2020 – “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare si sottolinea che:

  • Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile 2020, e di venerdì l maggio e domenica 3 maggio 2020 è disposta la chiusura obbligatoria al pubblico delle attività commerciali di vendita al dettaglio, i vi incluse le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nonché i mercati la cui attività è diretta alla vendita di soli generi alimentari; ad esclusione delle edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • nei suddetti giorni sono consentite le vendite a mezzo ordinazione tramite e-commerce e telefono, con consegna a domicilio del cliente, fermo restando in ogni caso che sia garantita la distanza interpersonale all’atto della consegna e il rispetto delle norme igienico-sanitarie per il confezionamento dei generi alimentari;
  • le attività commerciali di vendita al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture di ufficio, di libri e di vestiti per bambini e neonati, è consentita esclusivamente in due giorni alla settimana, nelle giornate del martedì e del venerdì, esclusi comunque i festivi e i prefestivi. Restano consentite le consegne a domicilio per i predetti prodotti;
  • fermo il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici siti nel territorio regionale, è consentita, limitatamente ad una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l’uscita per provvedere alla conduzione di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti e vigneti per i trattamenti fitosanitari, l’attività florovivaistica non professionale, la riproduzione vegetale e la coltivazione di colture agricole anche non permanenti ad uso familiare, nonché per la gestione e la cura degli animali. In tutte le attività e le loro fasi all’interno delle predette proprietà e negli spostamenti da e per dette proprietà private deve comunque essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Negli spostamenti è fatto obbligo dell’adozione dei dispositivi di protezione individuale;
  • è consentita l’attività motoria strettamente individuale nelle immediate vicinanze della propria abitazione, residenza o domicilio, purché nel rispetto della distanza minima di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro;
  • è ammessa l’attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di
    distanziamento sociale di almeno un metro e dell’utilizzo di guanti e mascherine di protezione individuale;
  • sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al
    pubblico;
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Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

16 Aprile 2020, 12:44