Data:
14 Novembre 2014

L’IMU (Imposta Municipale Propria) è l’imposta che dal 2012 sostituisce l’ICI e si applica anche all’abitazione principale e alle sue pertinenze e a tutti gli altri immobili situati sul territorio del Comune.

Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

A) ABITAZIONE PRINCIPALE :  0,50%

A.1- L’aliquota è ridotta allo 0,20 % nei seguenti casi:

  • per le abitazioni principali di soggetti passivi nel cui nucleo familiare anagrafico sia presente un disabile con handicap fisico riconosciuto invalido civile al 100 % e reddito complessivo irpef del nucleo familiare non superiore nell’ anno 2012 ad euro 18.000,00;
  • per le abitazioni principali di soggetti passivi pensionati ultrasessantacinquenni il cui reddito complessivo Irpef ,sommato a quello di tutti i componenti del suo nucleo familiare anagrafico, non abbia superato nell’anno 2012 il limite di Euro 12.000,00;
  • per le abitazioni principali di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Le suddette agevolazioni di aliquota sono concesse a richiesta degli interessati, previa presentazione all’Ufficio Tributi della relativa documentazione probatoria entro il termine del 31.12.2013.

In tutti i casi succitati,per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 , rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.

La detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base.

B) TERRENI AGRICOLI: 0,57 %

C) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 0,10 %

 D) AREE FABBRICABILI: 0,90 %

E) ALTRI FABBRICATI: 1,00 %

E.1 Tale aliquota è ridotta allo 0,76 % per le unità immobiliari classificate nelle  categorie catastali C/1(negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente dal soggetto passivo ( persona fisica,società di persone o di capitali) nell’esercizio di attività commerciali,artigianali o di servizi.

L’agevolazione spetta anche alle sole Ditte individuali nel caso in cui  proprietario,anche in quota parte, dell’immobile adibito alle attività di cui sopra sia un componente del nucleo familiare del titolare della Ditta.

L’agevolazione di aliquota è concesse a richiesta degli interessati,previa presentazione all’Ufficio Tributi della relativa documentazione probatoria entro il termine del 31.12.2013.

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Ultimo aggiornamento

18 Settembre 2019, 18:42