EMERGENZA CORONAVIRUS: Ordinanza Regionale n. 47 del 05.12.2020

Data:
5 Dicembre 2020

In allegato Ordinanza Regionale n. 47 del 05.12.2020.

In particolare si sottolinea che:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità;
  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, strutture termali (fatta eccezione per quelle che erogano prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche), centri culturali, centri sociali, centri e circoli ricreativi;
  • restano sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento, ristoranti, bar, pub e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  •  sono vietate le feste, nei luoghi al chiuso o all’aperto, comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  •  sono vietate le sagre, le fiere di carattere locale e di comunità e le manifestazioni locali assimilabili;
  • sono sospesi gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura svolti in ogni luogo, aperti al pubblico, quali sale cinematografiche, sale da concerto, teatri, circhi, teatri tenda e spettacoli in genere in altri spazi anche all’aperto;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale slot, sale scommesse e sale bingo. Sono sospese le attività del gioco operato con dispositivi elettronici comunque denominati (ad esempio slot-machines) situati all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • l’accesso di parenti e visitatori alle strutture delle unità di offerta residenziali e di lunga degenza della rete territoriale, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria competente della struttura;
  • dalle ore 22.00 alle ore 5.00, sull’intero territorio regionale, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • Per le attività di raccolta tartufi sono consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei tartufi svolta a titolo professionale da coloro che sono in possesso del tesserino di raccoglitore ai sensi della Legge Regionale 27 marzo 1995 n. 35, sono in regola con il pagamento della tassa regionale e sono titolari di IVA specifica o del versamento dell’F24 per sostituto di imposta entro i 7.000 euro. Le attività devono essere svolte da cavatori in solitaria con i loro cani e la raccolta di tartufi deve essere svolta utilizzando guanti e Dispositivi di Protezione Individuali.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 5 dicembre 2020 e sono efficaci sino al 15 gennaio 2021.

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Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

5 Dicembre 2020, 20:12